Sez. L, Sentenza n. 6572 del 20/12/1985 (Rv. 443642 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ATTRIBUZIONE DI UNA PENSIONE MAGGIORE PER INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE DI UN'EROGAZIONE DA ESCLUDERE - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - ART. 80, TERZO COMMA, DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ATTRIBUZIONE DI UNA PENSIONE MAGGIORE PER INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE DI UN'EROGAZIONE DA ESCLUDERE - ESTENSIONE.*
La disposizione dell'art. 80, terzo comma, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, concernente l'inefficacia sui pagamenti già effettuati di rettifiche, oltre l'anno, di errori nella liquidazione della pensione non dovuti a dolo dell'interessato, trova applicazione, in luogo della disciplina sulla ripetizione dell'indebito, anche nel caso in cui l'attribuzione di una pensione maggiore di quella dovuta sia dipesa dall'inclusione, nella retribuzione utilizzabile per il calcolo dei contributi, di un'erogazione (nella specie, premio di fedeltà) che avrebbe dovuto esserne esclusa a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153. (V 334/83, mass n 425135).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)