Sez. L, Sentenza n. 334 del 15/01/1983 (Rv. 425135 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRORI - RETTIFICHE - SOPRAVVENIENZA DOPO UN ANNO DALLO AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - INEFFICACIA SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - CONDIZIONI - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - RIPETIZIONE DI INDEBITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRORI - RETTIFICHE - SOPRAVVENIENZA DOPO UN ANNO DALLO AVVISO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - INEFFICACIA SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - CONDIZIONI - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - RIPETIZIONE DI INDEBITO.*
La norma dell'art. 80 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, secondo cui, quando intervengano dopo un anno dall'avviso di assegnazione della pensione, le rettifiche di eventuali errori, non dovuti a dolo dell'assicurato, non hanno effetto sui pagamenti già compiuti, è intesa a temperare solo le conseguenze di rettificazioni attinenti alla liquidazione di una pensione, relativamente alla quale non sia posta in questione l'esistenza né del rapporto assicurativo, né dei presupposti di attribuzione del diritto, mentre le conseguenze dell'annullamento del provvedimento di attribuzione della prestazione (che compete all'istituto assicuratore anche in via di autotutela, secondo i principi dell'ordinamento amministrativo) restano regolate dal disposto dell'art. 2033 cod. civ., sulla ripetizione di indebito oggettivo. (V 1968/81, mass n 412658; (Conf 596/71, mass n 350309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)