Sez. L, Sentenza n. 10329 del 25/10/1990 (Rv. 469528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - ART. 3 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESPRESSIONE "NELL'INTERNO DELLE AZIENDE" - INTERPRETAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - ART. 3 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESPRESSIONE "NELL'INTERNO DELLE AZIENDE" - INTERPRETAZIONE.*
Nell'interpretazione dell'art. 3, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, il quale sancisce l'Obbligo degli appaltatori di opere e servizi, che rientrino nella normale attività produttiva delle aziende appaltanti e che si eseguono nell'interno di queste, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dagli imprenditori appaltanti, l'espressione "nell'interno delle aziende" non va intesa come mero riferimento topografico, nel senso che l'attività dell'appaltatore debba svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti ove ha Sede l'attività produttiva dell'appaltante, bensì nel senso che l'attività dello appaltatore riguardi un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo. (Conf 6212/81, mass n 416991).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)