Sez. L, Sentenza n. 6212 del 21/11/1981 (Rv. 416991 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESPRESSIONE "NELL'INTERNO DELLE AZIENDE" - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DI TUBI PER IMPRESA APPALTANTE DI RAFFINAZIONE DI PETROLIO GREGGIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESPRESSIONE "NELL'INTERNO DELLE AZIENDE" - INTERPRETAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DI TUBI PER IMPRESA APPALTANTE DI RAFFINAZIONE DI PETROLIO GREGGIO.*
Nell'interpretazione dell'art. 3, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, il quale sancisce l'Obbligo degli appaltatori di opere e servizi, che rientrino nella normale attività produttiva delle aziende appaltanti e che si eseguono "nell'interno" di queste, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dagli imprenditori appaltanti, l'espressione "nell'interno delle aziende" non va intesa come mero riferimento topografico, nel senso che l'attività dell'appaltatore debba svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti ove ha Sede l'attività produttiva dell'appaltante, bensì nel senso che l'attività dell'appaltatore riguardi un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo. (nella specie, si è ritenuto che la costruzione di tubi e relativi supporti da parte dei dipendenti dell'appaltatore costituisce un'attività estranea a quella, avente ad oggetto la raffinazione del petrolio greggio e la sua trasformazione in altri prodotti, propria dell'impresa appaltante, e che la successiva sostituzione dei tubi dell'impianto di quest'ultima, soggetti a corrosione, desse luogo a lavori di manutenzione straordinaria, rientranti nell'eccezione, alla applicabilità dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, prevista dall'art. 5 lett. C) della stessa legge). (V 2471/81, mass n 413251; (Conf 1993/70, mass n 348060).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)