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Sez. 3, Sentenza n. 7109 del 30/07/1997 (Rv. 506337 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE | Nuovo testo dell'art. 525, terzo comma cod. proc. civ. come modificato dalla legge 353 del 1990 - Giudizi pendenti all'1 gennaio 1993 - Applicabilità - Pignoramento di beni o deposito di somme da parte del debitore di valore non superiore a lire diecimilioni - Assenza di creditori intervenienti - Vendita o assegnazione - Previa fissazione dell'udienza per l'audizione della parti - Necessità - Esclusione - Mancanza dei presupposti per la vendita o l'assegnazione senza l'audizione delle parti - Omessa convocazione del debitore - Vendita o assegnazione - Vizio dell'atto esecutivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506337-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - IN GENERE

In base al coordinamento fra il nuovo testo dell'art. 525, terzo comma cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993, e la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 530 stesso codice, nel caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore a lire dieci milioni, in assenza di creditori intervenienti, il Pretore provvede alla vendita o all'assegnazione con decreto, senza dover fissare apposita udienza per l'audizione delle parti, a norma del primo comma del cit.art. 530 cod. proc. civ.; peraltro, qualora, pur in assenza delle indicate condizioni di esonero dalla necessità di fissare tale udienza, vengano disposte l'assegnazione o la vendita senza l'audizione del debitore esecutato, detta omissione non ha carattere determinante, onde il debitore non può insorgere contro tali atti esecutivi deducendo, quale unico vizio degli stessi, la propria mancata convocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 494, Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 533 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)