Sez. U, Sentenza n. 6947 del 23/06/1993 (Rv. 482881 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato | Pronuncia resa in esito a giudizio "di ottemperanza" - Giudicato rimasto ineseguito - Accertamento e modalità di esecuzione - Questioni relative - Commissario "ad acta" - Opportunità o meno della nomina immediata - Questione relativa - Deducibilità di dette questioni con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato
Con riguardo a pronuncia resa dal Consiglio di Stato in esito a giudizio "di ottemperanza" (art. 27 n. 4 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054), tanto le questioni inerenti all'accertamento di un giudicato rimasto ineseguito, quanto le questioni che investono le modalità di esecuzione di tale giudicato, inclusa l'opportunità o meno della nomina immediata di un commissario "ad acta" senza il preventivo ordine alla P.A. di adottare determinati provvedimenti, non attengono ai limiti esterni delle attribuzioni di detto Consiglio di Stato, ma alla correttezza del loro esercizio in concreto, e, pertanto, non sono deducibili con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, considerato che le suddette attribuzioni integrano espressione di giurisdizione di merito, con facoltà del giudice amministrativo di sostituirsi a qualunque organo della P.A., anche con valutazioni discrezionali e tecniche, circa la scelta dei mezzi, tempi e modi occorrenti per dare attuazione al precedente giudicato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)