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Sez. 3, Sentenza n. 2372 del 08/02/2016 (Rv. 639122 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio - Fabbricato di pertinenza agraria - Accatastamento nel nuovo catasto edilizio urbano - Rilevanza ai fini dell'esclusione del diritto di riscatto - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639122-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Ai fini del riscatto agrario di un fabbricato insistente su un fondo, il requisito della ruralità dell'immobile e la connessa sussistenza di un vincolo pertinenziale tra lo stesso ed il terreno, è del tutto indipendente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, necessaria "ex lege", e può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita (urbana o rurale), dirimente solo per l'assoggettamento del cespite ad imposta e, al più, indizio della natura e del regime giuridico del bene ad ogni altro effetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini dell'accertamento del diritto di riscatto agrario di un fondo e del fabbricato insistente sul terreno, aveva valorizzato la stipula del contratto di affitto del fondo con l'assistenza delle associazioni agricole, la qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario, la circostanza che questi abitasse nell'immobile e coltivasse i fondi circostanti, l'avvertimento nell'avviso d'asta che l'edificio era soggetto a prelazione agraria, ritenendo invece irrilevanti l'accatastamento all'urbano del fabbricato ed il suo assoggettamento ad ICI).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)