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Sez. 3, Sentenza n. 11314 del 15/05/2009 (Rv. 608288 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio della prelazione - Acquisto dei terreni agricoli da parte dell'affittuario coltivatore diretto - Utilizzazione per la coltivazione del fondo delle costruzioni non poste in vendita - Successivo trasferimento a titolo oneroso delle medesime da parte del proprietario concedente - Diritto di prelazione dell'affittuario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608288-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di affitto di fondi rustici e dei pertinenti fabbricati rurali, l'affittuario coltivatore diretto che, nell'esercizio della prelazione agraria, abbia acquistato i terreni agricoli ma non anche le costruzioni pertinenziali in quanto non ancora poste in vendita, pur continuando a servirsi delle stesse per la coltivazione del fondo, mantiene il diritto di prelazione, in costanza del rapporto di affittanza, anche nel caso di successivo trasferimento a titolo oneroso delle medesime da parte del proprietario concedente, atteso che permane il vincolo pertinenziale tra fabbricati rurali e i fondi rustici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il diritto di prelazione, sul presupposto che esso avesse ad oggetto un fabbricato di cui non era stato provato il rapporto pertinenziale con il fondo rurale precedentemente acquistato dall'affittuario, né il godimento da parte di quest'ultimo al momento della compravendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)