Sez. 3, Sentenza n. 32896 del 07/04/2017 Ud. (dep. 06/07/2017) Rv. 270423 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Reato contestato insuscettibile di oblazione - Istanza di oblazione da parte dell'imputato correlata a diversa qualificazione - Rimessione in termini ex art 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità anche in caso di qualificazione del fatto in altro reato ablabile, ex art. 521 cod. proc. pen. - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., e l'imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l'oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l'imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall'imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)