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Sez. U, Sentenza n. 32351 del 26/06/2014 Ud. (dep. 22/07/2014) Rv. 259925 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Reato contestato insuscettibile di oblazione - Possibilità di una diversa qualificazione giuridica compatibile con la concessione del beneficio - Istanza di oblazione da parte dell'imputato correlata a tale qualificazione - Necessità - Mancata presentazione dell'istanza al giudice procedente - Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259925-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)