Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015 (Rv. 635361 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Interveniente volontario in giudizio per il quale è già stato proposto regolamento di giurisdizione - Diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Cassazione - Insussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Chi interviene volontariamente in un giudizio (nella specie, amministrativo) in relazione al quale già è stato proposto regolamento di giurisdizione non ha diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, atteso che l'interveniente volontario accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)