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Sez. U, Ordinanza n. 11131 del 28/05/2015 (Rv. 635361 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Interveniente volontario in giudizio per il quale è già stato proposto regolamento di giurisdizione - Diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Cassazione - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635361-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Chi interviene volontariamente in un giudizio (nella specie, amministrativo) in relazione al quale già è stato proposto regolamento di giurisdizione non ha diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, atteso che l'interveniente volontario accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)