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Sez. U, Sentenza n. 1012 del 27/01/1993 (Rv. 480491 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Litisconsorzio e integrazione del contraddittorio | Regolamento preventivo di giurisdizione - Litisconsorzio necessario di tutte le parti del giudizio di merito - Sussistenza - Estensione all'interventore - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480491-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Litisconsorzio e integrazione del contraddittorio

Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nel contradditorio necessario di tutte le parti del giudizio di merito, tali, a questi fini, essendo anche quelle che abbiano assunto la relativa qualità in virtù di intervento, sebbene l'ammissibilità del medesimo sia oggetto di contestazione non ancora risolta nel senso della sua negazione da parte del giudice del merito, cui esclusivamente (e non alla Corte regolatrice) spetta la decisione al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)