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Sez. 4, Sentenza n. 21544 del 23/03/2007 Cc. (dep. 01/06/2007) Rv. 236727 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Caratteri dell'opposizione - Rilevanza e pertinenza delle indagini - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236727-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

L'opposizione all'archiviazione legittima l'intervento della persona offesa e l'instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il G.i.p. ha dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione per mancata indicazione di nuovi temi poichè l'atto, così succintamente motivato, faceva tuttavia riferimento all'esistenza di una causa di non punibilità che avrebbe reso superflua qualunque ulteriore indagine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)