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Sez. 4, Sentenza n. 14456 del 14/02/2007 Cc. (dep. 06/04/2007) Rv. 236200 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Valutazione di ammissibilità da parte del giudice - Criteri - Limiti.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236200-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutarne l'ammissibilità in rapporto alla pertinenza rispetto alla notizia di reato e alla rilevanza degli elementi di indagine proposti, laddove eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)