Sez. U - , Ordinanza n. 11519 del 11/05/2017 (Rv. 644154 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di proroga di giurisdizione - Inserimento nel prospetto di emissione di titoli obbligazionari - Opponibilità a qualsiasi successivo acquirente - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, l'inserimento di una clausola attributiva di giurisdizione in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. c), del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 25 di quello n. 1215/2012), che permette di presumere il consenso di colui al quale è opposta, purché sia dimostrato e accertato dal giudice nazionale, da un lato, che ciò avvenga generalmente e regolarmente nel settore in esame al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall'altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nello stesso settore oppure, in alternativa, che ciò è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23 com. 1 lett. C, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)