Sez. U, Ordinanza n. 4211 del 20/02/2013 (Rv. 625157 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero - Contratti dei consumatori - Configurabilità - Azione esercitabile dinanzi al giudice del domicilio del consumatore - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i consumatori e la relativa azione può essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest'ultimo sottoscritte. Anche alla luce delle disposizioni della Carta di Nizza, il cui art. 38 garantisce un alto livello di protezione dei consumatori, deve infatti ritenersi prevalente sulla disposizione dell'art. 4, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di deroga alla giurisdizione, l'art. 3, comma secondo, della medesima legge, secondo cui, vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione III del Regolamento CE n. 44 del 2001 e, quindi, l'art. 17, che ammette la deroga soltanto a date condizioni ed, in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)