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Sez. 3, Sentenza n. 5884 del 14/06/1999 (Rv. 527447 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale - Formatosi in giudizio fra il creditore di una società di persone e la società - Efficacia nei riguardi del socio illimitatamente responsabile - Sussistenza - Contestazione della qualità di socio illimitatamente responsabile - Possibilità - Sussistenza - Mezzo - Opposizione all'esecuzione.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527447-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Il titolo esecutivo formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società è efficace anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, poiché nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 primo comma cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società - del quale gli va fatta la notifica - attraverso l'opposizione all'esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali (nell'affermare tali principi la Suprema Corte, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal socio, non avendo quest'ultimo contestato la sua qualità di socio illimitatamente responsabile in veste di accomandatario, ha, in base ad essi, ritenuto irrilevante la questione dal medesimo sollevata in ordine al se il titolo - costituito da un decreto ingiuntivo - si fosse formato contro la società o contro di lui).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)