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Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 07/10/1966 Ud. (dep. 02/12/1966) Rv. 102945 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102945-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - TRUFFA - IN GENERE - DIFFERENZA.*

L'insolvenza fraudolenta, pur avendo in comune col delitto di truffa il fine, consistente nel conseguimento di un ingiusto profitto, se ne differenzia per la natura dei mezzi messi in opera dall'agente poiche, mentre nell'insolvenza fraudolenta il fine illecito viene raggiunto mediante dissimulazione dello stato di non solvibilita che rende inattuabile l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'agente, nella truffa la frode viene realizzata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la vittima in errore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)