Sez. 2, Sentenza n. 43 del 17/01/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104366 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CRITERIO DIFFERENZIALE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CRITERIO DIFFERENZIALE.*
La differenza tra il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta sta in cio, che mentre nel primo la frode viene attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre altri in errore, nel secondo il fine illecito viene conseguito mediante dissimulazione di una condizione vera e precisamente della insolvibilita dell'agente, la quale rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione. (Conf 102945 ed ivi citate, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)