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Sez. 1, Sentenza n. 14153 del 27/10/2000 (Rv. 541253 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Esclusioni - Disciplina dell'art. 40 della legge n. 949 del 1952, come modificata dall'art. 4 della legge n. 713 del 1974 - Prestiti erogati a favore delle imprese artigiane - Portata dell'esclusione - Estensione alle operazioni di rimborso del finanziamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541253-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 713 del 1974, che ha modificato l'art. 40 della legge 25/7/1952 n. 949, prevede che "ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D. 16/3/1942 n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento, nonché dispone aggiuntivamente che i prestiti in questione abbiano privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per i contratti di fornitura. Un tale regime di disapplicazione della azione revocatoria fallimentare, mentre si estende ai "privilegi" (che, rappresentando una qualificazione del credito attribuita ope legis ed essendo con esso connaturati, non possono ricevere un diverso trattamento rispetto al credito cui accedono), non si estende alle operazioni di rimborso dei finanziamenti in questione, e perciò agli atti estintivi della obbligazione, e ciò in ragione sia del difetto di una specifica norma, sia della tassatività delle previsioni di cui all'art. 67, ultimo comma della legge fallimentare, che, costituendo una deroga alle regole generali stabilite nei commi precedenti tese ad assicurare la "par condicio creditorum", non è suscettibile di applicazione analogica capace di estenderne la portata sino ai momenti successivi alla regolazione del finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 25/07/1952 num. 949 art. 40, Legge 24/12/1974 num. 713 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)