Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.
2. Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975; di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989.
3. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
4. Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificata dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, la quota eccedente puo' essere utilizzata, previo parere del CIPE, per domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.
Art. 2
1. Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.
Art. 3
1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.
2. I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai due seguenti commi:
"Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana e' fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo e' fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potra' essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa.
In tale fido massimo non e' compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potra' superare l'importo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma".
Art. 4
1. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' sostituito dai due seguenti commi:
"Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.
I prestiti di cui al precedente comma hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura".
2. La lettera b) del terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) l'atto da cui risulta il credito, sempreche' il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri".
Art. 5
1. Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Art. 6
1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.
2. Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.
3. Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Art. 7
1. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per l'anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste della legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.
Art. 8
1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
Art. 9
1. I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397.
2. I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue:
1) per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523:
3. 4 per cento;
4. per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614: 5 per cento;
5. per le rimanenti zone: 6 per cento.
6. I tassi agevolati di interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contralto a norma della presente legge.
Art. 10
1. La lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituita dalla seguente:
"b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi".
Art. 11
1. All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1974
LEONE
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE