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Sez. U, Ordinanza n. 4331 del 19/02/2024 (Rv. 670389-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 375 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trattazione in camera di consiglio non partecipata ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Regola - Trattazione in pubblica udienza - Eccezione - Presupposti - Particolare rilevanza della questione - Individuazione. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670389-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.

Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)