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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31679 del 26/10/2022 (Rv. 666031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Trattazione in pubblica udienza - Valutazione discrezionale - Presupposti - Novità della questione - Trattazione in camera di consiglio - Compatibilità.
Stato
decisa il 2022-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio della propria discrezionalità, la rimessione di una causa alla pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato del principio di diritto da applicare e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica; ne consegue che la sede dell'adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite.

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)