Sez. L, Sentenza n. 4616 del 02/03/2006 (Rv. 587571 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Contributo al servizio sanitario nazionale dei cittadini non tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico - Per gli anni anteriori al 1992 - Riscossione - Legittimazione sostanziale e processuale dell'INPS - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
La legittimazione sostanziale, e la conseguente legittimazione processuale, dell'INPS per la riscossione del contributo dovuto al servizio sanitario nazionale dei cittadini non tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, prevista dall'art. 63 della legge n.833 del 1978, modificato dall'art. 15 del decreto-legge n.285 del 1980, convertito con modificazioni dalla legge n.179 del 1980, non è venuta meno, per gli anni anteriori al 1992, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n.413 del 1991 che, nel precisare le modalità di determinazione del contributo per l'anno 1992 e gli anni successivi, ha previsto l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imposte dei redditi ai fini della dichiarazione, dell'accertamento e della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni, con norma di cui non è ravvisabile l'efficacia retroattiva e che è riferibile solo ai contributi dovuti per l'anno 1992 e successivi.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Legge 02/07/1980 num. 179, Legge 20/12/1991 num. 413 art. 14, Decreto Legge 01/07/1980 num. 285 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)