Sez. U, Sentenza n. 636 del 21/01/2002 (Rv. 551696 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rapporti con il Servizio sanitario nazionale - Domanda dell'utente di esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica, in quanto invalido - Natura previdenziale della controversia - Devoluzione all'AGO - Sussistenza - Cognizione delle Commissioni tributarie - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
I rapporti degli assistiti con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 hanno natura previdenziale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria delle relative controversie; spetta pertanto al giudice ordinario, e non alle commissioni tributarie (tanto più che le attribuzioni di queste ultime, elencate dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo carattere tassativo sono di stretta interpretazione), conoscere della domanda promossa dall'utente di accertamento dell'esenzione, in quanto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi, dalla quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'art. 10, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)