Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 07/04/2016 (Rv. 639336 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Esimente - Critica storica - Condizioni e limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
In materia di diffamazione a mezzo stampa, non può riconoscersi l'esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti, contrastante con quella ufficialmente riconosciuta, si fondi su fonti anonime o non riscontrabili, ovvero su voci correnti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto lesivo della reputazione di un partigiano, decorato con medaglia d'argento al valor militare e morto in uno scontro a fuoco con truppe naziste, la pubblicazione di uno scritto - fondato su fonti anonime o non verificabili - che attribuiva, invece, l'uccisione al "fuoco amico", ed interessato, di altro partigiano).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Costituzione art. 33, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)