Sez. 1, Sentenza n. 3753 del 15/03/2001 (Rv. 544782 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Nozione ex legge 1/1991 - Contratti di "swap" e di "domestic indexed lira swap" - Riconducibilità all'attività di intermediazione mobiliare.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
L'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo aver annoverato fra le attività di intermediazione mobiliare regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente eventuale, pone un'esplicita regola di assimilabilità, ai "valori mobiliari", di altri specifici strumenti", fra i quali, non ponendo la norma in questione alcun requisito di standardizzazione e negoziabilità in mercato aperto, rientrano senz'altro tanto il cosiddetto contratto di "SWAP", quanto l'analogo negozio di "DOMESTIC INDEXED LIRA SWAP", la cui riconducibilità al primo non trova ostacolo nella sua complessità soggettiva - il rapporto intercorrente tra le parti coinvolge anche l'istituto finanziatore - ed oggettiva - al contratto di divisa estera si accompagna un rapporto di mandato a gestire il finanziamento -, atteso, da un canto, che l'istituto finanziatore non è, comunque, parte del contratto, e, dall'altro, che il mandato resta meramente accessorio e strumentale rispetto al principale contratto di SWAP.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)