Sez. 1, Sentenza n. 11279 del 14/11/1997 (Rv. 509893 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Nozione ex legge n. 1 del 1991 - Portata - Contratti di "swap" - Riconducibilità alla nozione - Sussistenza.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
L'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo aver annoverato fra le attività di intermediazione mobiliare regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente eventuale, pone un'esplicita regola di assimilabilità, ai "valori mobiliari", di altri specifici strumenti", fra i quali, non ponendo la norma in questione alcun requisito di standardizzazione e negoziabilità in mercato aperto, rientra senz'altro il cosiddetto contratto di "SWAP".
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)