Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 05/07/1962 (Rv. 252744 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - DISPOSIZIONE A FAVORE DEI POVERI - ESPRESSA IN FORMA GENERICA - DEVOLUZIONE DEI BENI ALL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA (ECA) - DISPOSIZIONE A FAVORE DI ENTE NON RICONOSCIUTO O DA ISTITUIRE - SPETTANZA DEL LEGATO ALL'ENTE - ERIGENDE FONDAZIONI DI PUBBLICA BENEFICIENZA - PENDENZA DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - AMMINISTRAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'ECA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - DISPOSIZIONE A FAVORE DEI POVERI - ESPRESSA IN FORMA GENERICA - DEVOLUZIONE DEI BENI ALL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA (ECA) - DISPOSIZIONE A FAVORE DI ENTE NON RICONOSCIUTO O DA ISTITUIRE - SPETTANZA DEL LEGATO ALL'ENTE - ERIGENDE FONDAZIONI DI PUBBLICA BENEFICIENZA - PENDENZA DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO - AMMINISTRAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'ECA.*
A norma dell'art 630 cod civ in caso di Disposizioni testamentarie a favore dei poveri, le quali siano espresse genericamente senza Determinazione dell'uso o del pubblico istituto destinatario della liberalita, i beni vanno devoluti all' ente di assistenza del comune, in cui il testatore aveva il suo domicilio al tempo della morte, e, pertanto l' ente assume la qualita di successore. Ove, invece, destinatario della disposizione testamentaria sia un ente non riconosciuto, esistente di fatto al momento dell'apertura della successione o ancora da istituire, la titolarita del lascito spetta all'ente, da chiedersi a norma dell'art 600 cod civ, entro un anno dalla eseguibilita del testamento e cioe dalla morte del testatore se si tratta di testamento pubblico e dalla pubblicazione se si tratta di testamento olografo o segreto. In pendenza della procedura di riconoscimento, ove si tratti di lasciti per Fondazione di pubblica beneficenza e non siano indicate le persone che debbono provvedere al compimento delle attivita necessarie per il riconoscimento, l' ente comunale di assistenza assume l'amministrazione dei beni e la rappresentanza legale della erigenda Fondazione. (V 1086/49, 1603/43, 2823/36).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 600 CORTE COST., Cod. Civ. art. 630
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)