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Sez. 2, Sentenza n. 5897 del 07/07/1987 (Rv. 454287 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A FAVORE DEI POVERI - A FAVORE DELL'ANIMA - NULLE - DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONA INCERTA - INTERPRETAZIONE - INDETERMINABILITÀ DELLA PERSONA FAVORITA - NULLITÀ DELLA DISPOSIZIONE EX ART. 628 COD. CIV. - DEROGA NELLA DISCIPLINA EX ARTT. 629 E 630 COD. CIV. - INSUSSISTENZA - VALORE INTEGRATIVO O SUPPLETIVO DI DETTE NORME - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO EX ART. 628 COD. CIV. AD IPOTESI SIMILI A QUELLE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 629 E 630 CITATI - FATTISPECIE (LASCITO DI BUONI FRUTTIFERI AD OPERE MISSIONARIE).*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454287-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A FAVORE DEI POVERI - A FAVORE DELL'ANIMA - NULLE - DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONA INCERTA - INTERPRETAZIONE - INDETERMINABILITÀ DELLA PERSONA FAVORITA - NULLITÀ DELLA DISPOSIZIONE EX ART. 628 COD. CIV. - DEROGA NELLA DISCIPLINA EX ARTT. 629 E 630 COD. CIV. - INSUSSISTENZA - VALORE INTEGRATIVO O SUPPLETIVO DI DETTE NORME - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO EX ART. 628 COD. CIV. AD IPOTESI SIMILI A QUELLE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 629 E 630 CITATI - FATTISPECIE (LASCITO DI BUONI FRUTTIFERI AD OPERE MISSIONARIE).*

In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullità della disposizione a norma dell'art. 628 cod. civ. non trova deroga nelle norme di cui agli art. 629 (Disposizioni a favore dell'anima) e 630 (Disposizioni a favore dei poveri) cod. civ. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall'art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non è vietato all'interprete applicare il principio enunciato all'art. 628 (che la determinabilità della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullità) anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. (nella specie la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui era stata ritenuta valida la disposizione del de cuius che lasciava i suoi buoni fruttiferi, postali e bancari, "alle opere missionarie", poiché anche sulla base delle norme di diritto canonico l'ente istituito era individuabile nella Sacra congregazione propaganda fide). (V 141/85, mass n 438342; (V 64/70, mass n 344733; (V 1724/62, mass n 252744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 628, Cod. Civ. art. 629, Cod. Civ. art. 630, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)