Sez. 2, Sentenza n. 1647 del 07/06/1973 (Rv. 364527 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NOZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NOZIONE.*
Il difetto di motivazione sussiste quando sia stata omessa o sia insufficiente o contraddittoria la motivazione su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, che, se esaminato adeguatamente, avrebbe condotto ad una diversa decisione; non sussiste, invece, quando il giudice di merito abbia con logica esposizione delle ragioni del proprio convincimento, esaminato i punti essenziali della controversia, traendone conseguenze e conclusioni difformi da quelle pretese dalle parti. (Conf 331/73, mass n 362257).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)