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Sez. 3, Sentenza n. 331 del 02/02/1973 (Rv. 362257 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - INSUFFICIENTE - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362257-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - INSUFFICIENTE - CONTRADDITTORIA - NOZIONE.*

Il difetto di motivazione sussiste quando sia stata omessa o sia insufficiente o contraddittoria la motivazione di un punto decisivo della causa, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, il quale punto, se esaminato adeguatamente, avrebbe potuto comportare una diversa decisione; non sussiste, invece, quando il giudice di merito abbia, con logica esposizione delle ragioni del proprio convincimento, esaminato i punti essenziali della controversia, traendone conseguenze e conclusioni difformi da quelle pretese dalle parti. (Conf 2392/71, mass n 353341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)