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Sez. 3, Sentenza n. 3109 del 22/06/1978 (Rv. 392563 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABOLIZIONE - GIUDIZI IN CORSO - NOZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE DI ABOLIZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA CONTRO SENTENZA DICHIARATRICE DELL'INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ALLORA VIGENTE ART 651 COD PROC CIV - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO PER L'ESAME DEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392563-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABOLIZIONE - GIUDIZI IN CORSO - NOZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE DI ABOLIZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA CONTRO SENTENZA DICHIARATRICE DELL'INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ALLORA VIGENTE ART 651 COD PROC CIV - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO PER L'ESAME DEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE.*

L'art 11 della legge 18 ottobre 1977 n 793, sull'abolizione del deposito per soccombenza, ove dispone che "nei giudizi in corso" alla data di entrata in vigore della legge medesima non puo essere dichiarata l'inammissibilita dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per violazione delle abrogate norme sul preventivo deposito, va riferito non soltanto al giudizio di primo grado, ma ad ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, la sopravvenienza della citata legge, nel corso del giudizio di legittimita instaurato avverso sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilita dell'opposizione, per violazione dell'allora vigente art 651 cod proc civ (nella specie, per incompleta indicazione degli estremi della bolletta del deposito), impone, anche d'ufficio, la Cassazione con rinvio della sentenza medesima, per l'esame nel merito dell'opposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST., Legge 18/10/1977 num. 793 art. 1, Legge 18/10/1977 num. 793 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)