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Sez. 3, Sentenza n. 472 del 21/01/1980 (Rv. 403852 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - IN GENERE - ABOLIZIONE EX ART 11 DELLA LEGGE N 793 DEL 1977 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403852-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - IN GENERE - ABOLIZIONE EX ART 11 DELLA LEGGE N 793 DEL 1977 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA.*

La legge 18 ottobre 1977 n 793 - che ha abolito il deposito per soccombenza nel processo civile, stabilendo, all'art 11, che nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore non puo essere dichiarata l'improcedibilita del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto d'ingiunzione nonche alla intimazione di licenza o di sfratto nei casi previsti dagli artt 642, 650 e 668 cod proc civ per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza - costituisce ius superveniens applicabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Sede di legittimita. (Conf 2519/79, mass n 398848; (Conf 3381/78, mass n 392824; (Conf 3109/78, mass n 392563; (Conf 2388/78, mass n 391790).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 18/09/1977 num. 793 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)