Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004 (Rv. 574751 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nullità della procura dell'attore - Tempestiva contestazione sul punto - Necessità - Censura riguardante il difetto - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'ammissibilità dell'atto difensivo (nella specie opposizione a precetto) non può essere messa in discussione con l'impugnazione, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dall'attore, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio di cui sopra, la S.C ha respinto l'eccezione nullità della procura al difensore, sotto il profilo che l'attrice, essendo cieca, non aveva avuto la possibilità di controllarne il contenuto, in quanto non sollevata nel corso del giudizio di primo grado ma soltanto in sede di legittimità)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)