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Sez. 3, Sentenza n. 192 del 09/01/2002 (Rv. 551451 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Società - Procura sottoscritta con firma leggibile - Mancata o tardiva contestazione da parte del convenuto dell'appartenenza della firma all'organo rappresentativo dell'ente - Conseguenze - Richiesta d'ufficio della prova della qualità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551451-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In presenza di un atto di citazione in appello contenente la denominazione della società, l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio ed una firma leggibile di sottoscrizione della procura alle liti, il convenuto può contestare che le indicazioni contenute nell'atto corrispondano alla realtà e che la persona firmataria sia effettivamente titolare dell'organo, ma, se tali contestazioni non risultino sollevate (ovvero lo siano solo tardivamente), la sentenza d'appello impugnata con il ricorso per cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme sul procedimento se il giudice non abbia ritenuto, d'ufficio, di dover richiedere all'attore di dare dimostrazione dell'effettività e legittimità dei propri poteri rappresentativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)