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Sez. 2, Sentenza n. 11014 del 06/12/2012 Cc. (dep. 08/03/2013) Rv. 255354 - 01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Giudice esecuzione - Persona fisica coincidente con giudice della cognizione che ha pronunziato sentenza di condanna - Fattispecie - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255354-01

GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

Non è ipotizzabile una causa di incompatibilità (non prevista dall'art. 34 cod. proc. pen.) del giudice dell'esecuzione rispetto a quello che in sede di cognizione abbia pronunziato sentenza di condanna, posto che la competenza del giudice dell'esecuzione promana inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in "executivis". (Fattispecie in tema di revoca dell'indulto, su cui è stato chiamato a pronunciarsi lo stesso giudice della cognizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)