Sez. 2, Sentenza n. 14316 del 28/01/2002 Cc. (dep. 15/04/2002) Rv. 221549 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | - Adozione di provvedimento "de libertate" dopo la chiusura delle indagini e la fissazione dell' udienza preliminare - Incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare ex art.34, comma 2 bis, cod.proc.pen. - Insussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
La causa di incompatibilità prevista dall'art.34, comma 2, bis c.p.p., nei confronti del giudice il quale, nel medesimo procedimento, abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, non è configurabile quando - successivamente alla chiusura della fase delle indagini ed all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare - il giudice che provvede poi alla celebrazione di tale udienza adotti, nel frattempo, un provvedimento de "libertate".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)