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Sez. L, Ordinanza n. 3976 del 13/02/2024 (Rv. 670045-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Datore di lavoro - Fini previdenziali - Applicazione del contratto collettivo del settore produttivo d'impresa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670045-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il datore di lavoro, ai fini previdenziali - e, in particolare, nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive -, è tenuto ad applicare il c.c.n.l. del settore produttivo dell'impresa, poiché la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, vincola all'applicazione del c.c.n.l. riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l'impresa.

Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)