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Sez. L, Sentenza n. 20372 del 28/09/2007 (Rv. 599980 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Classificazione delle imprese ai fini della fruizione degli sgravi - Criteri di cui all'art. 2195 cod. civ. e alla legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599980-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

L'inquadramento previdenziale delle imprese, che va operato ai sensi della legge n. 88 del 1989 per le imprese di nuova classificazione ed ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. per quelle già classificate, rileva anche per la individuazione della industrialità o artigianalità delle imprese ai fini della fruizione di sgravi contributivi, sebbene la disciplina relativa agli sgravi presenti caratteri di specialità e per il resto applichi criteri autonomi di classificazione delle imprese.

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)