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Sez. U, Sentenza n. 8 del 24/03/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 201545 - 01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere | Inosservanza del termine a comparire - Nullità di ordine generale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201545-01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere

L'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. (Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l'inosservanza del termine suddetto, vi è la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l'imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullità e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)