Sez. 3 - , Sentenza n. 32143 del 10/12/2019 (Rv. 656507 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI | Art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Rappresentanza negli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - Applicabilità ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI
Dall'art. 3, comma 5, d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) - il quale dispone che gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria - non si ricava, in assenza di una specifica previsione legislativa (come l'art. 15, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), alcuna norma vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 4 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)