diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019 (Rv. 655792 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Art. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012 e art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655792-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)