diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 12/06/1980 (Rv. 407598 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - PROCEDIMENTI DI SFRATTO - NOZIONE - CAUSE DI RILASCIO DI IMMOBILI IN LOCAZIONE PROMOSSE CON IL RITO ORDINARIO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407598-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - PROCEDIMENTI DI SFRATTO - NOZIONE - CAUSE DI RILASCIO DI IMMOBILI IN LOCAZIONE PROMOSSE CON IL RITO ORDINARIO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

I 'procedimenti di sfrattò, con riguardo ai quali l'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario, deroga al regime della sospensione dei termini durante il periodo feriale, sono quelli disciplinati dagli artt 657 e seguenti cod proc civ, e caratterizzati da peculiari ragioni d'urgenza, anche alla stregua della possibile pronuncia di provvedimenti provvisori di rilascio. Ne consegue, tenendo conto della eccezionalita di quella norma e della tassativita delle deroghe da essa introdotte all'indicato regime, che la sospensione dei termini resta applicabile alle cause di rilascio di immobili locati promosse con il rito ordinario. (V 325/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)