Sez. 2, Sentenza n. 7749 del 02/08/1990 (Rv. 468498 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PROMESSA DI VENDITA DI BENE IN COMUNIONE - INVALIDITÀ DELLA VENDITA DI QUOTA - SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PROMESSA DI VENDITA DI BENE IN COMUNIONE - INVALIDITÀ DELLA VENDITA DI QUOTA - SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso di un bene immobile in comunione che sia stato promesso in vendita dai comproprietari quale compendio indivisibile e non frazionabile, la Invalidità relativa alla vendita di una quota di detto bene, in ragione della Mancanza di procura scritta del rappresentante del comproprietario nella relativa stipulazione, comporta l'impossibilità della esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre anche in ordine alle quote degli altri comproprietari in considerazione della particolare natura e funzione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che deve necessariamente riprodurre, nella Forma del provvedimento giurisdizionale in luogo del contratto definitivo non concluso, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. (V 822/83, mass n 425575; (V 5922/79, mass n 407598).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)