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Sez. L, Sentenza n. 2474 del 20/03/1997 (Rv. 503137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Provvedimento del pretore - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. presuppone l'insussistenza di rimedi diversi contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, atteso che la suddetta disposizione - che costituisce norma di chiusura - consente di adire la Corte di cassazione solo in presenza di un provvedimento definitivo, emesso in primo grado dall'autorità giudiziaria, capace di incidere direttamente ed immediatamente su diritti, e rispetto al quale non sia stata prevista dal legislatore una specifica impugnativa. Ne consegue che, nel caso di azione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, nella formulazione risultante dalla legge 8 novembre 1977 n. 847 - la quale prevede che avverso il decreto del pretore in funzione di giudice del lavoro può essere fatta opposizione dinanzi allo stesso pretore il quale decide con sentenza immediatamente esecutiva, nei confronti della quale può essere proposto gravame dinanzi al tribunale - deve ritenersi inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento (nella specie, ordinanza) col quale il pretore (adito ex art. 28 Stat. lav.) ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)