Sez. 1 - , Ordinanza n. 22666 del 11/08/2021 (Rv. 662001 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Domanda di insinuazione al passivo - Eccezione di cd. “revocatoria incidentale” - Compensazione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
L'accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare riguardante una somma ricevuta dal fallito, determina un credito della massa che non può quindi essere opposto in compensazione dal curatore, attraverso l'eccezione di cd. "revocatoria incidentale", con i crediti vantati verso il fallito in sede di ammissione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)