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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018 (Rv. 651883 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Revocatoria fallimentare - Obbligo restitutorio conseguente a pagamento inefficace – Contemporanea esistenza di una ragione di credito verso il fallito - Compensazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651883-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI

Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non compensabile il debito restitutorio di un soggetto nei confronti del fallimento, conseguente all'intervenuta dichiarazione di inefficacia di un atto di liberalità ex art. 64 l.fall., con il credito da lui stesso vantato nei confronti del fallito ancorché ammesso al passivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)