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Sez. 3, Sentenza n. 9110 del 29/08/1995 (Rv. 493780 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Beni degli enti ospedalieri soppressi - Trasferimento al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle U.S.L. - Limiti di tale trasferimento - Rapporto locativo di immobile adibito a sede degli uffici dell'Ente - Trasferimento al Comune - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493780-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede il trasferimento al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppresse, si riferisce solo ai rapporti giuridici inerenti alle attività di assistenza sanitaria, intesa quale attività operativa già svolta dagli enti soppressi, e non anche a quei rapporti solo occasionalmente connessi con la predetta attività e, perciò, estranei ai centri di operatività dei servizi, anche se ad essi riferibili, quale è il rapporto locativo di un immobile adibito per sede degli uffici della direzione generale dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)