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Sez. 1, Sentenza n. 2799 del 15/03/1991 (Rv. 471290 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere | Beni degli enti ospedalieri soppressi - Disciplina della legge n.833 del 1978 e delle leggi regionali emanate in applicazione - Trasferimento della proprietà dei rapporti giuridici connessi, al patrimonio del Comune nel cui ambito territoriale i beni sono collocati - Debito contratto per la costruzione dell'ospedale - Trasferimento della proprietà dell'ospedale al Comune - Successione nel debito da parte del Comune.
Stato
decisa il 1991-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471290-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere

A seguito della soppressione degli enti ospedalieri, secondo la disciplina delle legge nazionale n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario, nonché delle leggi regionali emanate in applicazione di essa (nella specie, la legge della Regione Puglia n. 8 del 1981), i beni di detti enti restano trasferiti al patrimonio del Comune nel cui ambito territoriale sono collocati, estendendosi il trasferimento stesso non solo alla proprietà, ma anche a tutti i rapporti giuridici che direttamente la riguardino o la presuppongono, senza specifica inerenza all'attività di assistenza sanitaria affidata alle U.S.L.. Pertanto, avvenuta la soppressione suddetta, nel rapporto di debito contratto per la costruzione dell'ospedale, siccome inerente alla trasferita proprietà di questo, nel senso sopra precisato, succede il Comune destinatario del trasferimento stesso e non la U.S.L..

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)